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Domande frequenti sul sistema pagoPA

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Glossario del sistema pagoPA

PSP: Prestatore Servizi di Pagamento ovvero il soggetto che eroga il servizio di pagamento e effettua verso l’Ente Creditore il versamento delle somme incassate dal cittadino.

IUV: Identificativo Univoco Versamento ovvero il codice che identifica univocamente il pagamento all’interno di una Pubblica Amministrazione.

RPT: Richiesta Pagamento Telematica ovvero l’insieme dei dati che riguardano il pagamento (es. importo, Ente Creditore, IUV, etc.).

RT: Ricevuta Telematica ovvero il messaggio che riporta all’Ente Creditore l’esito del pagamento.

Quietanza di pagamento: documento che l’Ente Creditore mette a disposizione del cittadino in seguito alla ricevuta telematica fornitagli da pagoPA.

PA: Pubblica Amministrazione (es. comune, regione, ministero, etc.).

EC: Ente Creditore, ovvero l’Ente beneficiario del pagamento, che di solito è una Pubblica Amministrazione, ma potrebbe anche essere, ad esempio, una società a controllo pubblico o un Gestore di Pubblico Servizio (es. mobilità, rifiuti, etc.).

CBILL: Identifica la piattaforma di incasso delle banche disponibile anche alla Pubblica Amministrazione. CBILL è fruibile da Home Banking o ATM ed è integrato a pagoPA.

ATM: Sportello Bancomat.

SURCHARGE: sovrapprezzo applicato dal beneficiario sull’importo da pagare che ha lo scopo di coprire i costi di incasso e che si distingue dalla commissione che il PSP chiede al pagatore per eseguire l’operazione.

D.L.: Decreto Legge.

Multicanalità: possibilità di pagare attraverso diversi strumenti (carta di credito, conto corrente, bollettino postale, etc.) e canali (smartphone, web, ATM, punto fisico sul territorio, etc.).

CVV: Card Verification Value codice di tre o quattro cifre inserito sul retro (VISA, Mastercard) o sul frontespizio (American Express) della carta.

CAD: Codice Amministrazione Digitale, ovvero il D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

SEPA: Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro ovvero norme e processi per i pagamenti validi per i paesi dell’Unione Europea.

PSD: Payment Services Directive ovvero la direttiva europea e la relativa normativa nazionale di recepimento, alle quali devono sottostare i sistemi di pagamento.

PSD2: la nuova versione della PSD, già recepita a livello nazionale.

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Domande frequenti per i cittadini

Cosa posso pagare con pagoPA?

pagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli, multe, ammende, sanzioni, canoni e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, comprese le scuole, le università, le ASL, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica e i gestori di pubblici servizi.

Parole chiave: oggetti di pagamento

Dove trovo la ricevuta del mio pagamento?

Se il pagamento è andato a buon fine, pagoPA ti invia un’e-mail che ti conferma l’esito positivo della transazione.

È compito dell’Ente Creditore, invece, rendere disponibile la Ricevuta Telematica (RT), il documento che certifica l’incasso. La Ricevuta Telematica viene solitamente inviata via e-mail entro 1 o 2 giorni o, in alternativa, è disponibile sul sito dell’Ente Creditore.

La ricevuta di pagoPA, comunque, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi pagamenti ed è un elemento di prova in caso di eventuali controlli e — nella maggior parte dei casi — attesta anche la chiusura della posizione debitoria.

Parole chiave: ricevuta

Ci sono differenze di costo tra i diversi Prestatori di Servizio di Pagamento?

Sì. Ogni Prestatore di Servizi di Pagamento può applicare autonomamente differenti costi, a seconda delle proprie politiche commerciali e delle condizioni contrattuali dell’utente.

Parole chiave: commissioni

Perché devo pagare le commissioni e ho la percezione di pagare di più con pagoPA?

Con pagoPA, le commissioni relative al PSP scelto dall’utente in fase di pagamento, vengono esposte in modo trasparente al cittadino.

Prima dell’introduzione di pagoPA, in molti casi era l’Ente Creditore a inglobare i costi di commissione all’interno del tributo o del servizio. Il costo di commissione, quindi, rimaneva nascosto al cittadino ma comunque presente. Negli altri casi il costo di commissione era esplicito, ad esempio, il pagamento con il bollettino postale o con un avviso in banca comporta un costo di commissione, anche se pagato con l’home banking.

Nel pagamento di un F24, invece, il cittadino non paga commissioni ma i costi sono a carico dell’Agenzia delle Entrate e quindi ricadono in modo indiretto sulla fiscalità generale.

Riguardo alle commissioni applicate dai PSP in base al canale scelto dal cittadino, queste non possono essere eliminate tout court poiché ciascuna operazione ha un costo di gestione necessario a garantire la sicurezza e la certezza di qualsiasi operazione di trasferimento di denaro. Inoltre, tali costi sono a favore esclusivo dei PSP che erogano il servizio nelle modalità previste dalle leggi e dalle normative di settore. È pertanto rimessa all’utente la libera scelta di utilizzare il sistema di pagamento più consono alle proprie esigenze e di conseguenza anche l’individuazione delle commissioni più vantaggiose. Ci sono infatti prestatori di servizi di pagamento che non applicano alcuna commissione su transazioni di piccolo importo o per pagamenti con addebito in conto.

Parole chiave: commissioni

Perché con pagoPA si dovrebbero ridurre le commissioni?

Il potere contrattuale di qualsiasi Ente, anche di grandi dimensioni, è certamente inferiore a quello della Pubblica Amministrazione italiana nel suo complesso: per questo i PSP garantiscono a pagoPA un trattamento quasi sempre più vantaggioso che si dovrebbe incrementare al crescere delle transazioni. Inoltre, aver reso visibili i costi di commissione favorisce la concorrenza, producendo un livellamento verso il basso dei relativi costi ed un incremento della qualità del servizio offerto.

Parole chiave: commissioni

Cosa succede nel caso di un pagamento errato?

pagoPA previene la possibilità di effettuare pagamenti errati, controllando l’esistenza della posizione debitoria e la sua consistenza prima di autorizzare il pagamento.

Tuttavia, errori sono comunque possibili in altri snodi del processo e quindi, se per qualsiasi motivo l’utente abbia la necessità di annullare un pagamento eseguito tramite pagoPA, può richiedere all’Ente Creditore il rimborso, motivando adeguatamente la richiesta ed esibendo, a scelta:

  1. la ricevuta di pagamento (o la quietanza) che ha ottenuto dallo stesso Ente Creditore;
  2. l’attestazione di pagamento ricevuta dal PSP con cui ha effettuato il pagamento.

Tali documenti sono sufficienti per ricostruire interamente la vicenda da parte dell’Ente Creditore.

Parole chiave: storni

Cosa devo fare se non riconosco un pagamento effettuato con carta di credito?

Come per qualsiasi pagamento con carta di credito, il cittadino ha il diritto di disconoscere un’operazione che non ha autorizzato (ad esempio, in caso di smarrimento della carta o clonazione della stessa), previa denuncia e blocco della carta, oppure contestando l’addebito entro 60 giorni dalla ricezione dell’estratto conto.

La contestazione del pagamento può avvenire verso l’istituto di pagamento, ovvero l’emittente della carta, che è responsabile di verificare la legittimità della richiesta.

Resta ferma la possibilità per il pagatore di rivolgersi direttamente alla Pubblica Amministrazione che ha ricevuto il pagamento, per richiedere il rimborso dell’importo pagato, in quanto non dovuto in tutto o in parte (ad esempio per la mancata erogazione del servizio o per l’erogazione di un servizio di importo diverso da quanto già pagato).

Parole chiave: contestazione

È sicuro effettuare pagamenti con pagoPA?

Il livello di sicurezza è garantito dall’aderenza alle normative di sicurezza stabilite dalla Payment Card Industry (PCI) e all’aderenza ai requisiti sulla Strong Authentication previsti dalla PSD2.

Tutti gli istituti di pagamento (Prestatori di Servizi di Pagamento) aderenti al sistema pagoPA devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di prevenzione delle frodi imposti dalla PSD e PSD2.

Parole chiave: PSD2

Che differenza c’è tra CBILL e pagoPA?

CBILL è un logo commerciale delle banche che identifica la piattaforma di pagamento delle stesse, disponibile anche per gli Enti Creditori. La piattaforma di pagamento CBILL si può utilizzare attraverso l’Home Banking o gli ATM ed è integrata a pagoPA, nel senso che tutti i pagamenti pagoPA mediante avviso possono essere effettuati attraverso CBILL, utilizzando un codice identificativo dell’Ente Creditore.

Parole chiave: CBILL

La mia banca non supporta pagoPA, cosa posso fare?

Quasi tutti gli istituti di credito che operano sul territorio nazionale supportano il sistema pagoPA. Si rinvia all’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a pagoPA. Se la tua Banca non aderisce al sistema pagoPA potrai comunque pagare attraverso altri canali messi a disposizione da altri PSP e visibili all’interno della piattaforma.

Parole chiave: PSP

Per tutti i pagamenti mi arriverà un avviso cartaceo?

Non necessariamente. L’avviso cartaceo è sicuramente previsto solo nel caso di obbligo di notifica. Gli Enti Creditori sono incentivati ad inviare avvisi per agevolare il pagamento al cittadino ma non obbligati. Il recapito di notifiche come promemoria per effettuare il pagamento, è consentito anche attraverso IO, l’app dei servizi pubblici.

Parole chiave: notifica

Se scelgo di pagare a rate mi arriverà un avviso alla scadenza di ogni rata?

Non necessariamente. Normalmente gli Enti Creditori inviano un unico avviso che consente il pagamento di tutte le rate. Tuttavia il servizio di notifica per ogni rata potrebbe essere attivato anche con IO, l’app dei servizi pubblici.

Parole chiave: rate

Posso pagare un F24 con pagoPA?

No. Al momento pagoPA non gestisce lo strumento di pagamento dell’F24 che resta obbligatorio per le PA in fase di incasso solo ed esclusivamente se sussiste una normativa che obbliga all’uso esclusivo dell’F24 per gli incassi di quello specifico servizio e che, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, rappresenta uno strumento di pagamento alternativo a pagoPA, utilizzabile sino alla sua prossima integrazione con il sistema.

Parole chiave: PSP

Perché nell’avviso di pagamento che mi è arrivato non trovo il bollettino postale o MAV/RAV?

Per il pagamento mediante la piattaforma pagoPA è previsto un avviso specifico, molto più versatile, che può essere utilizzato in diversi contesti e permette il pagamento con diversi canali. Nell’avviso di pagamento pagoPA è prevista anche una sezione dedicata a contenere il bollettino PA. Tuttavia non tutti gli Enti Creditori possono utilizzarlo, in quanto non dispongono di un conto corrente postale, né sono obbligati a disporne. In questo caso la sezione suddetta rimane inutilizzata, mantenendo inalterata la possibilità di pagare lo stesso avviso anche presso gli uffici postali.

Per quanto riguarda il MAV, aderendo a pagoPA, l’Ente Creditore non può più utilizzare strumenti di avviso bancari, nel caso si tratti di una Pubblica Amministrazione.

Parole chiave: bollettino, PSP, PA

Come posso portare in deduzione/detrazione quanto pagato con pagoPA?

Per quanto concerne la deducibilità/detraibilità delle commissioni pagate con pagoPA, la prova del pagamento delle stesse è rinvenibile, come segue:

  • per i pagamenti tramite home banking (es. bonifico, MyBank, C-BILL, ecc.) l’importo delle commissioni, di norma, è addebitato separatamente dall’importo del pagamento stesso; pertanto, ai fini fiscali, si potrà fare riferimento alla specifica riga di estratto conto ove risultano addebitate tali spese di commissioni;
  • per i pagamenti tramite carta di pagamento (es. di credito o di debito o prepagata) l’importo delle commissioni, di norma, è addebitato unitamente all’importo del pagamento stesso; pertanto, ai fini fiscali, si potrà fare riferimento alla riga di estratto conto della carta ove risulta addebitato tale pagamento;
  • per i pagamenti tramite sportello fisico (es. tabaccaio, poste italiane, grande distribuzione, ecc.) l’importo delle commissioni, di norma, è addebitato separatamente dall’importo del pagamento stesso; pertanto, ai fini fiscali, si potrà fare riferimento alla ricevuta/scontrino rilasciato dal PSP ove risultano specificate le spese di commissioni.
  • Per ogni ulteriore esigenza di detrazione/deduzione di quanto pagato in favore dell’amministrazione beneficiaria, il cittadino dovrà rivolgersi direttamente all’amministrazione affinché la stessa rilasci ogni documento necessario, ulteriore e diverso dalla ricevuta rilasciata dal PSP e/o da pagoPA, quale ad esempio la quietanza del pagamento eseguito tramite pagoPA.

Parole chiave: deduzione, detrazione

La ricevuta telematica deve essere sottoposta a bollo, considerata la sua efficacia liberatoria?

All’esito dell’operazione di pagamento, il PSP aderente, di norma, rilascia all’utente pagatore la ricevuta telematica (RT) che il sistema pagoPA comunque mette a disposizione della PA e che, in caso di esito positivo della richiesta di pagamento, assume efficacia liberatoria per l’utente. A sua volta, l’Ente Creditore può mettere a disposizione dell’utente pagatore e/o inviare al medesimo la RT. Precisato quanto fin qui esposto, si segnala che l’Ente Creditore non è chiamato ad assolvere l’imposta di bollo sulla RT, essendo tale documento emesso dal PSP. Infine, per completezza, come segnalato nelle Linee Guida (cfr. paragrafo 10.4 a pagina 16 di 22) ove l’Ente Creditore, in aggiunta alla RT, intenda produrre per l’utente pagatore una specifica quietanza per il pagamento ricevuto di cui alla RT, dovrà tenere nella debita considerazione le disposizioni in materia di bollo che, se dovuto, rimane a carico in via solidale della PA e dell’utente pagatore e dovrà essere assolto al di fuori del sistema pagoPA.

Parole chiave: ricevuta

Le ricevute telematiche dei pagamenti eseguiti con pagoPA possono essere utilizzate ai fini fiscali?

Le ricevute telematiche dei pagamenti che la piattaforma pagoPA mette a disposizione degli Enti Creditori che a loro volta sono obbligati a mettere a disposizione dei pagatori, possono essere da questi ultimi utilizzate come documentazione contabile utile ai fini di portare tale pagamento come oggetto di detrazione o deduzione prevista da legge Sul punto si rinvia alla Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle entrate n. 431 del 2 ottobre 2020, ove è previsto (cfr. parte iniziale di pagina 4) che:

“sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pagoPA”.

Parole chiave: fiscalità, ricevute

Le modalità di pagamento della piattaforma pagoPA possono essere utili ai fini fiscali in materia edilizia?

Le ricevute telematiche dei pagamenti che la piattaforma pagoPA mette a disposizione degli Enti Creditori che a loro volta sono obbligati a mettere a disposizione dei pagatori possono essere da questi ultimi utilizzate come documentazione contabile utile ai fini di portare tale pagamento come oggetto di detrazione o deduzione prevista da legge, anche in materia edilizia.

Sul punto si rinvia a quanto riportato nel documento Agenzia Informa ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali del luglio 2019 ove è previsto (cfr. parte finale di pagina 18) che: “le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità”, e i servizi di pagamento erogati dai PSP tramite pagoPA sono alternativi anche allo speciale tracciato di bonifico predisposto dai PSP in materia edilizia e/o energetica.

Parole chiave: PSP

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Domande frequenti per gli Enti Creditori

Quali sono i termini per l’utilizzo esclusivo della Piattaforma pagoPA?

L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019, stabilisce che «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.

Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Pertanto, dopo il 28 febbraio 2021, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Sistema pagoPA, ove abbiano come beneficiario una pubblica amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni, entro la data del 28 febbraio 2021, non potendo più incassare attraverso l’attività di un PSP fuori dal Sistema pagoPA, al fine della loro integrale gestione degli incassi tramite pagoPA, dovranno avere optato per una o più delle soluzioni che seguono: integrazione dei loro sistemi di incasso con la Piattaforma pagoPA; utilizzo di servizi di incasso forniti da altri soggetti beneficiari già attivi sulla Piattaforma pagoPA; affidamento delle loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA.

Parole chiave: Adesione, Obbligatorietà

Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare gli IBAN dei conti correnti loro intestati?

No. In considerazione della centralità a livello nazionale di pagoPA quale piattaforma unica per la gestione degli incassi, i soggetti obbligati all’adesione a pagoPA non possono richiedere agli utenti pagamenti tramite bonifico che non siano integrati con il Sistema pagoPA e, proprio per tale ragione, al paragrafo 5 delle Linee Guida è precisato che “per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito”. Tale divieto, che non prevede eccezioni, decorre dalla data di pubblicazione delle Linee Guida (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018) ed il relativo rispetto è ancora più cogente in quanto interessa sia le PA che i PSP in considerazione del divieto per i PSP dal 28 febbraio 2021 di eseguire operazioni extra Nodo.

Pertanto, le amministrazioni e gli altri Enti aderenti a pagoPA devono adattare la propria modulistica, al fine di eliminare ogni riferimento in chiaro all’IBAN per il pagamento. Resta fermo che, laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale IBAN, esegua un bonifico extra pagoPA, tale pagamento andrà comunque gestito dall’Ente Creditore quale singola eccezione, laddove il PSP non sia riuscito a bloccarlo, con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo, per addivenire ad un pieno rispetto della legge da parte dei PSP e degli Enti Creditori.

Parole chiave: PA, Pubblicazione

Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?

Alla luce dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all’articolo 2 dello stesso Codice, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni - ai sensi dell’articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta piattafoma pagoPA, messa a disposizione da PagoPA S.p.A..

Il documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi” - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 - definisce le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso il Nodo dei pagamenti da parte dei soggetti aderenti. Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi inclusa la normativa nazionale per il recepimento della PSD2.

Parole chiave: Obbligatorietà

Come declinare il concetto di pubblica amministrazione?

Per la nozione di Pubblica Amministrazione, si rinvia a quanto già ampiamente dettagliato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 emessa per l’ambito applicativo soggettivo della fatturazione elettronica.

Parole chiave: PA

Quali sono le scadenze previste?

La piattaforma pagoPA è attiva e funzionante dal 2012 mentre l’obbligo dei soggetti sottoposti all’applicazione del CAD di consentire agli utenti (cittadini, imprese e professionisti) di eseguire con mezzi elettronici il pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto alla Pubblica Amministrazione è in vigore dal 1° giugno 2013. Inoltre, si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 come modificato dall’articolo 24 del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, stabilisce che: «L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021».

Parole chiave: PA, Scadenze

Ѐ possibile l’interconnessione tra Nodo e circuiti internazionali di pagamento?

In coerenza con l’obiettivo della piattafoma pagoPA di garantire il libero mercato dei PSP, le Linee Guida stabiliscono che anche i PSP non nazionali possano aderire al sistema per erogare servizi di pagamento agli utenti della PA italiana, a condizione che risultino rispettati i processi di pagamento SEPA richiamati nelle Linee Guida stesse. Il sistema non altera i processi definiti per la gestione della tesoreria, pertanto, la PA è vincolata nella propria gestione finanziaria, dovendo, se centrale, usufruire del servizio di tesoreria erogato dalla Banca d’Italia e, se locale, affidare la propria gestione a un soggetto tesoriere e/o cassiere e rispettare il principio di accentramento di cui agli articoli 209 e 211 del T.U.E.L.

Parole chiave: PA, Circuiti internazionali, Tesoreria

Le disposizioni di pagamento effettuate tramite pagoPA sono revocabili?

La PSD e la PSD2 e la rispettiva normativa nazionale di recepimento, stabiliscono, in via generale, l’irrevocabilità dell’ordine di pagamento una volta che tale ordine sia stato ricevuto dal PSP. Applicando tale previsione normativa alle modalità di pagamento della piattaforma, una volta che il pagatore ha inviato la richiesta al PSP di esecuzione dell’operazione di pagamento (a prescindere dallo strumento: bonifico, carta di credito, contante, MyBank, ecc.) il pagamento non potrà essere revocato dal pagatore.

Parole chiave: Pagamento, Revoca, PA

Da quando decorre l’effetto liberatorio per il pagamento di sanzioni del codice della strada eseguito attraverso pagoPA?

Come noto l’art. 202 del CdS prevede il termine di 5 e di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Sull’effetto liberatorio dei pagamenti delle sanzioni del CdS è intervenuto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49 che all´art. 17 quinquies prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”.

Ciò detto, appare opportuno tenere nella debita considerazione che la normativa appena richiamata, facendo riferimento proprio a due giorni necessari per l’accredito dell’operazione di pagamento richiesta nel sistema interbancario, si riferisce al termine di legge (D+1) stabilito dalla PSD1 e confermato dalla PSD2 e introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 11/2010 di recepimento della direttiva. Pertanto, tale normativa fa riferimento al concetto di giornata operativa che si differisce da quello di giornata lavorativa anche per la durata della prima rispetto alla seconda.

Tutto ciò premesso, si puntualizza che l’art. 17 quinquies, in quanto inerenti i termini di un’operazione di pagamento, con l’espressione “due giorni” fa riferimento a due giorni operativi e non lavorativi, con l’effetto che, né il sabato, né i festivi, la domenica inclusa, sono giorni operativi e che, pertanto, per il calcolo di tali due giorni non devono essere conteggiati, né il sabato, né la domenica, né gli altri giorni festivi dell’anno. Inoltre, appare, altresì, opportuno segnalare che l´art. 17 quinquies del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con la legge 8 aprile 2016, n. 49, non fa alcun riferimento al sistema pagoPA, ossia al sistema dei pagamenti in favore di soggetti pubblici attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del CAD messa a disposizione da PagoPA S.p.A. che introduce una maggiore certezza sui pagamenti eseguiti e amplia l’effetto liberatorio degli stessi e che prevede anche un pari valore liberatorio tra i pagamenti eseguiti con bollettino postale e quelli eseguiti con altri strumenti messi a disposizione dal sistema bancario. Infatti, per i pagamenti eseguiti attraverso il sistema pagoPA, in virtù dell’efficacia liberatoria propria dei pagamenti elettronici eseguiti tramite pagoPA, per tali pagamenti, inclusi quelli appunti delle sanzioni del CdS, l’effetto liberatorio si produce dalla data di pagamento riportata sulle ricevute di pagamento (RT) che il sistema pagoPA mette a disposizione dei singoli enti beneficiari.

Parole chiave: Multe, Ammende, PA

Come declinare l’obbligo di adesione a pagoPA per i gestori di pubblici servizi o per le società a controllo pubblico?

I gestori di pubblici servizi e/o le società a controllo pubblico indicate all’art. 2 del CAD, devono aderire alla piattaforma pagoPA ma tale obbligo NON determina l’uso esclusivo dei servizi di pagamento della piattaforma pagoPA. Infatti, diversamente dalle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 5, comma 2-quater, del CAD e art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017), i gestori di pubblici servizi e le società quotate di cui all’art. 2 del CAD devono mettere a disposizione dell’utenza i servizi di pagamento tramite pagoPA ma possono offrire - in parallelo a tali servizi - anche altri servizi di pagamento non integrati con pagoPA. Sarà, quindi, facoltà dell’utente che effettua il pagamento Utente pagatore decidere se utilizzare i servizi di pagamento offerti da pagoPA o gli altri offerti direttamente dal beneficiario.

Parole chiave: Obbligatorietà

Quali sono le conseguenze della mancata adesione a pagoPA?

Le PA che non hanno ancora attivato tale sistema presentano difformità nel modo di incassare le somme dovute. Con il dl 76 del 2020, laddove si prevedono specifiche sanzioni in caso di ritardo, art 24: “La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture “. L’art. 23.-bis dello stesso dl (1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficolta’ di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020).

Alcune di loro richiedono che i pagamenti siano effettuati con il modello F24, molto più complesso sia nella fase di compilazione che nella fase di pagamento, con frequenti rischi di errori. I pagamenti effettuati con F24, inoltre, sono incassati dallo Stato che solo successivamente li riversa alle Pubbliche Amministrazioni (i tempi di riversamento previsti anche di 15 giorni), rendendo più lungo e macchinoso il processo di incasso. Le Pubbliche Amministrazioni indicano spesso modalità di pagamento diverse per diverse tipologie di servizi: ad esempio, il bonifico, il MAV (Mediante Avviso), il RAV (Ruoli Mediante Avviso), versamenti presso il tesoriere o presso altri specifici soggetti riscossori.

Ne consegue che è sempre più necessario standardizzare gli incassi per fornire a cittadini e imprese un’unica modalità di pagamento omogenea riconosciuta a livello nazionale anche se questo può comportare, inizialmente, un fisiologico periodo di adattamento. Senza il sistema pagoPA, infine, gli Enti Creditori non possono rilasciare al cittadino una quietanza «liberatoria» di pagamento, con il rischio di comunicare dopo mesi o addirittura anni, eventuali somme ancora dovute a saldo del pagamento già eseguito.

Parole chiave: Obbligatorietà, PA

Quali accorgimenti e indicazioni è necessario tenere in considerazione per la generazione del codice IUV?

Il codice IUV è un elemento strutturale dell’intero sistema pagoPA che permette di tracciare il pagamento durante l’intero ciclo di vita. Si ricorda che:

  • per i pagamenti presso l’Ente creditore lo IUV può essere rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 35 caratteri. È consigliato l’uso dello standard ISO 11649;
  • per i pagamenti presso il PSP, lo IUV è ricompreso all’interno del Codice Avviso, ed è rappresentato da un stringa di massimo di 18 caratteri esclusivamente numerici.Per maggiori dettagli, si rimanda al paragrafo 2.1 delle “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione”.

Parole chiave:PA, IUV

L’adesione a pagoPA da parte di un soggetto a cui una PA ha affidato la riscossione delle entrate ha effetto sulla stessa PA appaltante?

Un Riscossore - definito come quel soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che consente alle PA di affidare a terzi le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate - se aderente al sistema pagoPA, potrà risultare Ente Creditore e beneficiario delle operazioni di pagamento elettroniche eseguite attraverso la piattaforma pagoPA solo ed esclusivamente nel caso in cui la PA gli abbia ceduto il credito. Non anche quindi nel caso in cui il Riscossore stia gestendo un credito nella titolarità dell’ente impositore (come precisato con Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Si precisa quindi che: l’affidamento ad un Riscossore non rientra tra le cause di esenzione dall’adesione alla piattaforma pagoPA da parte della PA appaltante/ente impositore; il Riscossore potrà liberamente decidere di aderire al sistema pagoPA in qualità di Partner/Intermediario tecnologico per agevolare gli enti impositori nell’adesione alla piattaforma pagoPA; il Riscossore, per l’incasso dei crediti acquisiti dalla PA a seguito di cessione del credito, potrà aderire in proprio a pagoPA in qualità di Ente Creditore.

Parole chiave:PA, Obbligatorietà

Un Ente Creditore può utilizzare anche altre modalità di pagamento elettronico, oltre ai servizi di pagamento offerti da pagoPA?

La piattaforma pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all’adesione. Come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida, gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

  • «Delega unica F24» (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
  • Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;
  • eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
  • per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Inoltre si segnala che l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021.

Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati.

Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 2, punto 39, del Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 per il recepimento in Italia della PSD2, è stabilito che gli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 6 dell’articolo 37 che è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019. Pertanto, dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al sSistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.

Parole chiave: Obbligatorietà, PA, PSP

Un Ente Creditore può censire sul sistema pagoPA degli IBAN inerenti dei conti correnti a lui non intestati?

Come dettagliato nella FAQ “Come gestire il rapporto tra Ente Creditore e Riscossore Delegato?” ogni Ente Creditore sul Sistema pagoPA è chiamato - per la gestione degli incassi inerenti i servizi erogati - a censire almeno un IBAN di un conto corrente a lui intestato.

E’ tuttavia possibile che si verifichino delle situazioni in cui l’Ente Creditore possa censire anche IBAN di conti correnti a lui non intestati, previo invio tramite email (pagamenti@assistenza.pagopa.it) della specifica dichiarazione e previa verifica della fattibilità da parte della stessa PagoPA S.p.A. Tali IBAN devono, però, appartenere a soggetti terzi che abbiano comunque un rapporto in essere con l’Ente Creditore per l’erogazione di specifici servizi, e, al contempo, abbiano in essere un collegamento telematico che, ancorché fuori dal Sistema pagoPA, consenta al soggetto terzo di ricevere i flussi informativi scambiati sul Sistema pagoPA.

Si descrivono di seguito i casi in cui un Ente Creditore può censire IBAN inerenti conti correnti a lui non intestati:

  • Ente Creditore che voglia censire sul Sistema pagoPA gli IBAN delle società da esso controllate (es. una in-house del Comune);
  • Ente Creditore che, in qualità di Unione di Comuni, voglia censire sul sistema pagoPA gli IBAN degli Enti che lo compongono;
  • Ente Creditore che, in qualità di società partecipata in via maggioritaria da una Pubblica Amministrazione, voglia censire un IBAN intestato alla Pubblica Amministrazione stessa, poiché quest’ultima è la beneficiaria del credito.

Queste tipologie sono da considerarsi le uniche casistiche per le quali è possibile il censimento di IBAN di soggetti terzi rispetto alla normativa vigente relativa alla riscossione delegata.

Parole chiave: PA, IBAN

Chi può svolgere il ruolo di Intermediario tecnologico?

Come previsto dal modello di funzionamento, sia gli Enti Creditori, sia i Prestatori di Servizi di Pagamento, per aderire a pagoPA, possono beneficiare dell’attività di interfaccia già posta in essere da altri soggetti aderenti (c.d. Intermediari tecnologici). L’Intermediario tecnologico è un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione che offre ad altri soggetti aderenti - previa adesione alla piattaforma pagoPA - un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con la piattaforma pagoPA, nel pieno rispetto delle Linee Guida e dei relativi standard tecnici. Pertanto, potranno svolgere il ruolo di Intermediario tecnologico solo soggetti già aderenti al Nodo dei Pagamenti-SPC.

Parole chiave: PA, Intermediari tecnologici

Il sistema pagoPA, il SUAP e il portale “impresainungiorno.gov.it”: quali facilitazioni per i Comuni?

Premesso che il portale “impresainungiorno.gov.it” è stato validamente integrato con le funzionalità di pagamento elettronico del sistema pagoPA:

  • i Comuni che hanno in essere una collaborazione con la Camera di Commercio per lo svolgimento delle funzioni del SUAP attraverso “impresainungiorno.gov.it” e che già ricevevano tramite tale portale pagamenti in loro favore, risultano di conseguenza già in regola con l’adesione al sistema “pagoPA” per quanto concerne i servizi alle imprese erogati attraverso il SUAP e, ancorché risulteranno già inseriti nell’elenco degli Enti aderenti al sistema pagoPA, dovranno in seguito provvedere attraverso l’invio ad AgID di una lettera di adesione per i Servizi diversi da quelli erogati tramite il portale “impresainungiorno.gov.it”;
  • i Comuni che hanno in essere una collaborazione con la Camera di Commercio per lo svolgimento delle funzioni del SUAP attraverso “impresainungiorno.gov.it” ma che non hanno mai abilitato il sistema di pagamento tramite tale portale, non potranno beneficiare delle facilitazione di cui al punto a) che precede ma potranno comunque affidare a InfoCamere il ruolo di intermediario tecnologico; a tale riguardo, tali Comuni potranno aderire al sistema “pagoPA” a mezzo dell’invio della lettera di adesione a PagoPA S.p.A.-tramite Portale delle Adesioni - e indicare InfoCamere come Intermediario tecnologico.

Nel contempo, i Comuni in questione dovranno prendere contatto con InfoCamere per pianificare il piano di attivazione dei servizi e la messa in produzione della piattaforma “pagoPA” per i servizi del SUAP erogati tramite il portale impresainungiorno.gov.it.

Ciò detto, si puntualizza che - a prescindere dalle facilitazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono - s**arà onere di ogni Comune provvedere all’adesione al sistema “pagoPA” per il pagamento dei restanti servizi, ossia di quelli erogati all’infuori del portale impresainungiorno.gov.it.

Parole chiave:SUAP/PA

Un Ente Creditore è obbligato a mettere a disposizione tutti i modelli di pagamento previsti?

Sì. I soggetti sottoposti all’ambito applicativo del CAD hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti i pagamenti elettronici attraverso l’infrastruttura del Nodo dei Pagamenti-SPC.

Tale obbligo è declinato e tecnicamente dettagliato nelle Linee Guida e nei relativi allegati tecnici, ove sono descritti i diversi modelli di pagamento. Pertanto, i soggetti obbligati ad aderire al Nodo dei Pagamenti-SPC sono altresì chiamati ad implementare tutti i modelli di pagamento previsti

Parole chiave: Obbligatorietà

Nel caso in cui l’Ente abbia già attivo un sistema di pagamento online, può utilizzare il logo pagoPA?

L’adesione a pagoPA è obbligatoria a prescindere dal fatto che l’Ente abbia già delle modalità elettroniche di pagamento messe a disposizione della propria utenza. La realizzazione, infatti, di un sistema nazionale centralizzato (pagoPA), risponde al più ampio obiettivo di cui all’articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/2012, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, nonché a quello di garantire omogeneità nell’offerta all’utenza ed elevati livelli di sicurezza.

Ciò premesso, si precisa che ogni piattaforma di pagamento on line già realizzata e/o in uso da parte di un Ente o di un gestore di pubblico servizio può essere mantenuta in essere purché integrata con il Nodo dei Pagamenti-SPC per lo scambio dei relativi flussi secondo quanto descritto nelle Linee Guida. Il logo “pagoPA” identificativo dell’adesione al Sistema pagoPA, viene rilasciato solo ai soggetti che hanno espletato tutte le formalità previste dalla procedura di adesione (la documentazione è disponibile sul sito di pagoPA suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento). Attraverso tale logo, infatti, l’utenza potrà comprendere immediatamente se un soggetto pubblico - in qualità di beneficiario – oppure un soggetto privato - in qualità di prestatore di servizi di pagamento - è aderente al Sistema pagoPA.

Parole chiave:Loghi

Gli ordini professionali sono obbligati ad aderire a pagoPA?

Per potere validamente rispondere a tale quesito, appare doveroso premettere che nel nostro ordinamento può creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli Ordini professionali. Infatti, se da un lato gli Ordini sono riconosciuti dal legislatore come veri e propri enti pubblici non economici, in quanto idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, dall’altro, essi continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all’ordinamento giuridico generale.

Pertanto, in generale, è necessario effettuare una valutazione caso per caso, facendo prevalere i profili privatistici ovvero quelli pubblicistici a seconda della ratio della normativa per la quale ci si chiede se debba o meno essere applicata agli ordini professionali. Nel caso specifico dell’applicazione dell’articolo 5 del CAD e, dunque, dell’adesione al sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD riguarda anche gli enti pubblici non economici e, addirittura, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico non quotate. Precisato quanto appena esposto, si rappresenta che gli ordini professionali sono, quindi, obbligati ad aderire alla piattaforma pagoPA per consentire ai loro pagatori di beneficiare delle funzionalità di pagamento elettronico offerte dal sistema.

Parole chiave: Obbligatorietà

Gli Enti di previdenza sono obbligati ad aderire a pagoPA?

Sì. Ricordato che il CAD è stato dapprima modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e successivamente corretto dal D. Lgs. n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), si segnala che l’attuale articolo 2, comma 2, del CAD, oltre alle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto nel perimetro soggettivo del CAD anche le società a controllo pubblico, nonché i gestori di pubblici servizi.

Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici in modalità uniforme nei loro confronti.

Fermo quanto già esposto, appare doveroso ricordare che nel nostro ordinamento, ancorché possa creare qualche dubbio interpretativo individuare la natura giuridica degli enti di previdenza, nel caso specifico, dell’adesione al sistema pagoPA, appare opportuno ricordare che tale obbligo riguarda anche gli Enti inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e, addirittura, i soggetti privati gestori di pubblici servizi. Nella fattispecie, essendo gli Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, sia inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 196/2009, sia soggetti privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, rispettivamente, lettera c) e b), risultano obbligati ad aderire al sistema pagoPA.

Parole chiave: Obbligatorietà, Enti di previdenza

I trasferimenti di fondi tra enti pubblici che vengono effettuati tramite i conti di tesoreria in Banca d’Italia sono esclusi dal Sistema pagoPA?

Sì. pagoPA non modifica, né altera, l’applicazione della normativa di finanza pubblica, incluso l’art. 44 della legge n. 526/1982 che impone agli enti titolari di fondi presso conti correnti o contabilità speciali presso le Tesorerie dello Stato di eseguire operazioni di girofondi a valere su tali conti correnti o contabilità speciali intestati agli enti destinatari dei pagamenti. Ogni altra forma di incasso deve essere gestita sulla piattaforma pagoPA.

Parole chiave: Girofondi, Pagamenti

Le strutture sanitarie private che operano in regime di accreditamento al servizio nazionale sono obbligate ad aderire a pagoPA?

Nel momento in cui la struttura sanitaria privata ottiene l’accreditamento, essa opera quale gestore di pubblico servizio.

Di conseguenza, la stessa è obbligata ad aderire a pagoPA in quanto tale obbligo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CAD coinvolge anche i gestori di pubblici servizi.

Parole chiave: Sanità pubblica, Obbligatorietà

Un Ente locale può scegliere di mettere a disposizione degli utenti solo le modalità di pagamento offerte dal sistema pagoPA?

Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti obbligati all’adesione al Sistema. Pertanto, i soggetti sottoposti all’adesione all’infrastruttura pagoPA, per incassare quanto di propria spettanza, devono mettere a disposizione dell’utenza le modalità di pagamento offerte dalla piattaforma pagoPA che possono essere affiancate dal servizio di pagamento per cassa, presso l’Ente e/o il soggetto che per tale Ente svolge il servizio di tesoriere e cassa. Ricordato quanto appena esposto, un Ente locale può, in via autonoma, nel rispetto della normativa attualmente vigente, secondo le proprie scelte gestionali e di autonomia contabile, al fine di eliminare l’uso del contante e/o di digitalizzare integralmente la gestione degli incassi.

In considerazione di quanto appena precisato, risulta opportuno ricordare che la piattaforma pagoPA prevede per il pagatore la possibilità di scegliere tra effettuare il pagamento on-line (anche mediante mobile APP) o allo sportello.

Parole chiave: Obbligatorietà

Le Associazioni volontarie tra Enti pubblici locali, sono obbligate ad aderire alla piattaforma pagoPA?

Sì. Né il CAD, né il D.L. n. 179/2012 prevedono alcun tipo di eccezione e/o deroga a riguardo. Infatti, qualunque Ente che riceva pagamenti in suo favore da soggetti privati o da soggetti pubblici che non possano eseguire il pagamento tramite un’operazione di girofondi presso la tesoreria della Banca d’Italia, devono dare attuazione all’obbligo di legge di adesione alla piattaforma pagoPA.

Parole chiave: Obbligatorietà

Le società a controllo pubblico che non ricevono pagamenti da cittadini o imprese sono obbligate ad aderire a pagoPA?

Sì, ogni soggetto obbligato dalla normativa ad aderire a pagoPA resta obbligato all’adesione anche se non riceve pagamenti da cittadini e imprese, ma solo da soggetti pubblici. Pertanto, le società a controllo pubblico o i gestori di pubblici servizi e ogni altro soggetto obbligato che non abbia l’obbligo di eseguire operazioni di pagamento verso altre pubbliche amministrazioni tramite girofondi, per la gestione delle proprie entrate, deve aderire a pagoPA. Infatti, né il nuovo art. 5 del CAD, né il comma 5bis dell’art. 15 del D.L. 179/2012 specificano che pagoPA riguarda esclusivamente i rapporti con cittadini o le imprese. Pertanto, tutti i pagamenti in favore di soggetti obbligati all’adesione a pagoPA, devono avvenire tramite pagoPA..

Parole chiave: Obbligatorietà

Come riconciliare le posizioni debitorie relative al pagamento Tari/Tefa, per cui la Provincia/Città Metropolitana è beneficiaria?

Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA. In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA SpA ha introdotto una nuova modalità di generazione dell’avviso cd “multi-beneficiario” che, a fronte di un unico pagamento, comporta l’accredito pro quota delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni (che avranno un ruolo attivo) per la TARI e Provincia/Città Metropolitana/Regione (che avranno un ruolo passivo) per la TEFA. Pertanto la Provincia/Città Metropolitana, in qualità di Ente impositore della TEFA, dovrà comunicare ai comuni del proprio territorio di competenza l’IBAN di accredito del tributo TEFA, avendo cura di verificare che tale IBAN corrisponda ad uno di quelli censiti sulla Piattaforma pagoPA (cfr. Manuale Utente del Portale delle Adesioni, in particolare, la sezione relativa al censimento degli IBAN è al punto 4.6.2.8 “Attivazione e gestione degli IBAN (RP)”).

A fronte del pagamento effettuato dall’utente, la Provincia/Città metropolitana potrà rendicontare in maniera analitica gli incassi TEFA solo se risulta attiva sulla stazione di broadcast del nuovo modello 3 “multi-beneficiario” effettuando una riconciliazione cumulativa per CF dell’Ente beneficiario primario (Comune) senza necessità di riconciliare puntualmente ogni singola posizione debitoria. In altri termini, l’adeguamento dell’Ente beneficiario secondario (Provincia/Città Metropolitana) al nuovo modello 3 - “Multi Beneficiario” è pre-condizione necessaria per la riconciliazione cumulativa per CF dell’Ente beneficiario primario (Comune) senza necessità di riconciliazione puntuale per ogni singola posizione debitoria.

Al contrario, nelle more dell’adeguamento al nuovo modello, la Provincia/Città Metropolitana riuscirà ad effettuare le operazioni di riconciliazione solo manualmente e previa richiesta dell’elenco delle ricevute al singolo Ente beneficiario che ha emesso le posizioni. Nel caso in cui, infatti, la Provincia/Città Metropolitana non abbia ancora attivato la stazione di broadcast sul nuovo modello 3 Multi-Beneficiario, è necessario che quest’ultimo richieda l’elenco delle ricevute ad ogni singolo Ente beneficiario che ha emesso le posizioni effettuando la riconciliazione manualmente. In altri termini sarà necessario verificare la corrispondenza fra il totale dell’importo TEFA dichiarato dall’Ente beneficiario principale e quanto ricevuto nei flussi di rendicontazione dall’Ente beneficiario secondario.

Parole chiave: Riconciliazione contabile, Province/Città Metropolitane

Come gestire il rapporto tra Ente Creditore e Riscossore Delegato?

Come noto, la normativa consente ai singoli Enti Creditori di affidare a soggetti terzi (c.d. Riscossori Delegati), la riscossione di alcuni tributi. Ciò si concretizza nell’attività di accertamento, liquidazione e incasso di quanto di spettanza dell’Ente Creditore. Con specifico riferimento alla fase dell’incasso, sia il Riscossore Delegato, quale soggetto affidatario delle entrate dell’Ente Creditore, sia l’Ente Creditore, quale beneficiario ultimo di tali stesse entrate, sono obbligati a mettere a disposizione dei pagatori i servizi di pagamento della piattaforma pagoPA.

In generale, la piattaforma pagoPA permette ad un beneficiario di configurarsi come Ente Creditore, in quanto soggetto impositivo a cui spetta una somma in pagamento, a prescindere dal fatto che per tale pagamento venga utilizzato, ai fini dell’accredito o meno, un conto corrente intestato allo stesso Ente Creditore.

In altri termini, un soggetto può risultare Ente Creditore ma abilitare che i pagamenti in suo favore siano accreditati su un conto corrente intestato a terzi.

In via generale, infatti, sul Sistema pagoPA ogni Ente Creditore è chiamato - per la gestione degli incassi inerenti i servizi erogati - a censire almeno un IBAN di un conto corrente. Per l’attività di censimento e aggiornamento dei conti correnti, il singolo Ente Creditore nomina il proprio Referente dei Pagamenti, che si assume ogni responsabilità per quanto comunicato, in nome e per conto dell’Ente Creditore di riferimento, sul Portale delle Adesioni.

Le funzionalità sin qui esposte della piattaforma pagoPA possono trovare delle limitazioni ove sussista un divieto normativo che il singolo Ente Creditore è chiamato a rispettare. In merito, proprio nella materia della riscossione delegata, è necessario richiamare la riforma apportata dal legislatore in materia di riscossione (sia spontanea che coattiva) degli Enti Locali (legge n. 160 del dicembre 2019 “legge di Bilancio del 2020”, articolo 1, commi 784-815). Tra le numerose modifiche, vi è, infatti, quella che attiene alla disciplina del versamento diretto delle entrate degli Enti Locali, con la previsione che “tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente”. Altresì la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, precisa che «ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019, sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti affidatari privati, con la conseguenza che questi ultimi non possono essere mai considerati enti creditori», salvo i casi che prevedono la possibilità di inviare la specifica dichiarazione.

Fatte le dovute premesse anche normative, con l’obiettivo di risultare compliant alla normativa di riferimento e al contempo uniformare le modalità di operatività sulla piattaforma pagoPA degli Enti sul territorio, si riportano di seguito le casistiche configurabili:

1) Ente Creditore (Stazione Appaltante del servizio di riscossione delegata) è un Ente Locale oppure un Ente non Locale

Qualora l’Ente Creditore sia un Ente Locale o non Locale è obbligato ad incassare esclusivamente su IBAN di conti correnti a lui intestati (c.d. conto corrente di tesoreria e/o conto corrente postale ancillare al servizio di tesoreria e cassa). Ne consegue l’impossibilità:

    1. per l’Ente Creditore di censire IBAN del Riscossore Delegato e dunque l’utilizzabilità della funzione per gli Enti Creditori di censire IBAN di soggetti terzi per tali specifiche entrate oggetto di riscossione delegata;
    1. per il Riscossore Delegato di configurarsi come Ente Creditore e di incassare su IBAN a lui intestati per tali specifiche entrate oggetto di riscossione delegata.

Il Riscossore Delegato, in queste casistiche, come anche segnalato per gli Enti Locali dal Ministero nella Circolare n. 3/DF, può qualificarsi come Partner tecnologico dell’Ente Creditore, gestendo l’erogazione del servizio senza incasso diretto su IBAN intestati al Riscossore Delegato, ma gestendo gli incassi che tramite la piattaforma pagoPA vengono accreditati su IBAN intestati all’Ente Creditore. Ovviamente in tale casistica, stante l’obbligo di uso esclusivo di IBAN intestati all’Ente Creditore (a prescindere che l’Ente sia Locale o non Locale), non è configurabile in alcun modo alcuna forma di ri-versamento da parte del Riscossore Delegato nei confronti dell’Ente, in quanto gli unici IBAN censibili sulla piattaforma pagoPA sono, appunto, quelli intestati all’Ente Creditore.

2) Preventiva cessione del credito in favore di un Riscossore Delegato

Qualora un Ente (Locale o non Locale), anziché affidare il servizio di riscossione a terzi, abbia invece ceduto il credito ad un Riscossore Delegato, quest’ultimo risulterà essere il solo e unico creditore di tali entrate e, pertanto, il Riscossore Delegato (a seconda che risulti obbligato o meno ad aderire a pagoPA; cfr. FAQ “Quali sono i riferimenti normativi in materia di pagamenti elettronici a favore della PA?”) dovrà e/o potrà configurarsi sulla piattaforma pagoPA come Ente Creditore e censire IBAN a lui intestati.

Conclusioni

Si precisa che l’affidamento dell’incasso ad un Riscossore Delegato non rientra tra le cause di esenzione dall’adesione alla piattaforma pagoPA da parte della Stazione Appaltante, in quanto quest’ultima, come detto, nella fattispecie 1) deve configurarsi come Ente Creditore per gli incassi oggetto dell’affidamento al Riscossore Delegato, così come anche per gli ulteriori incassi in suo favore non oggetto dell’affidamento al Riscossore Delegato. Allo stesso modo, il Riscossore Delegato, per l’incasso dei crediti acquisiti a seguito di cessione del credito come da punto 2), dovrà e/o potrà aderire in proprio a pagoPA e dare la possibilità ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante la piattaforma.

Infine, per ragioni di mera completezza, si segnala che ogni riferimento nel presente testo all’attività di riscossione comprende sia la riscossione spontanea, sia quella coattiva.

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Domande frequenti per i Prestatori dei Servizi di Pagamento

Cosa si deve intendere per pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti in deroga all’obbligatorietà della piattaforma pagoPA, e tra questi alla lettera d) ci si riferisce esclusivamente ai pagamenti in contanti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoreria e cassa per l’Ente Creditore. Pertanto, non rientrano nella indicazione di cui alla lettera d) le operazioni di pagamento eseguite presso i pos fisici installati presso l’Ente Creditore, non essendo pagamento in contanti, né i pagamenti in contanti eseguiti presso PSP diversi dalla banca tesoriera o cassiera, non essendo pagamenti eseguiti presso la banca che svolge il servizio di tesoreria e cassa per l’Ente Creditore. Difatti, la gestione della cassa dell’ente è di competenza esclusiva della banca tesoriera o cassiera, e fa riferimento esclusivamente ai pagamenti eseguiti in contanti presso tale banca.

Parole chiave: pagamenti, obbligatorietà

Sono ancora consentiti i pagamenti tramite MAV?

No, al paragrafo 5 delle Linee Guida sono indicati i servizi di pagamento che possono ancora essere gestiti fuori dal sistema pagoPA, e tra questi non rientrano i MAV, per i quali, a decorrere dal 28 febbraio 2021, sarà efficace il divieto (art. 65, comma 2, D. lgs n. 217/2017) in capo al PSP di dare seguito a tali avvisi di pagamento fuori dal sistema pagoPA, ove il beneficiario sia un soggetto obbligato ad aderire a pagoPA. Si veda anche la FAQ C8.

Parole chiave: Pagamenti, Mav

Come funziona il riversamento da parte di Poste Italiane sul conto di tesoreria?

Al paragrafo 9.1 delle Linee Guida “Pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale” è stabilito l’onere di Poste Italiane s.p.a., ove richiesto dall’Ente Creditore, di eseguire il riversamento sul conto di tesoreria delle somme incassate attraverso la piattaforma pagoPA nella singola Giornata operativa. Tale operatività, inerisce le sole operazioni eseguite su pagoPA da Poste con bollettini postali e non anche altre operazioni eseguite da altri PSP. Infatti, tale operatività è funzionale a che il conto postale, ove utilizzato come “conto corrente di appoggio”, mantenga inalterata la capacità per l’ente di eseguire la riconciliazione tramite il giornale di cassa e i flussi pagoPA di riconciliazione/RT singole. Pertanto, per una valida gestione dei flussi pagoPA e addivenire ad una riconciliazione automatizzata, si suggerisce agli Enti Creditori che dispongano di un conto postale ancillare a quello di tesoreria, di valorizzare sempre nelle proprie RPT, sia il campo “CC di accredito” con l’IBAN di tesoreria, sia il campo “CC di appoggio” con IBAN postale. In tal modo, i PSP aderenti a pagoPA accrediteranno il solo conto di tesoreria, ad eccezione di Poste che utilizzerà invece il solo conto postale e, ove richiesto dall’Ente, provvederà altresì in automatico allo svuotamento dello stesso conto in favore del conto di tesoreria con la periodicità richiesta dall’Ente Creditore; il tutto con ogni evidente semplificazione del processo di riconciliazione e regolarizzazione degli incassi ricevuti.

Parole chiave: Pagamenti, Poste, Riversamento

Un Ente Creditore aderente al sistema pagoPA ha l’obbligo di avere un conto corrente postale?

Al paragrafo 5 delle Linee Guida da ultimo pubblicate in G.U. da AgID e disponibili sul sito di pagoPA, è precisato che «Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto corrente di tesoreria o di cassa»; da qui in capo all’Ente l’obbligo di censimento di almeno 1 conto corrente postale se è già nelle disponibilità di tale ente prima dell’adesione a pagoPA o, comunque, se anche successivamente l’ente abbia volontariamente deciso di instaurarlo. In altri termini, se un ente, per qualunque ragione, ha un conto corrente postale a lui intestato non può non utilizzarlo anche per pagoPA. Lo stesso paragrafo continua specificando che “Per lo stesso fine, resta ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un rapporto di conto corrente postale, anche in seguito all’adesione al Sistema pagoPA”; da qui la facoltà di instaurare un rapporto di conto corrente postale, ove tale rapporto non sia pre-esistente all’adesione a pagoPA.In ultimo, lo stesso paragrafo delle Linee Guida segnala che “Ogni Ente Creditore, ove abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei Pagamenti-SPC”; da qui l’ulteriore facoltà in capo all’ente di censire anche più di un conto corrente postale.Pertanto, l’obbligo di instaurare un rapporto ex novo con Poste italiane dopo l’adesione a pagoPA non sussiste ma è evidente che tale rapporto, può ampliare gli strumenti di pagamento che un ente tramite pagoPA può mettere a disposizione dei pagatori.

Parole chiave: obbligatorietà, bollettino, PSP

Per l’integrazione dei bollettini PA nell’avviso pagoPA, gli Enti Creditori devono fare richiesta a Poste Italiane per l’autorizzazione alla stampa in proprio?

Nel documento L’avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA pubblicato sul sito www.pagopa.gov.it di pagoPA viene specificato che: “gli Enti Creditori che intendono utilizzare il nuovo bollettino postale possono fare richiesta a Poste Italiane, per ottenere la necessaria Autorizzazione alla stampa in proprio”.

L’autorizzazione deve essere richiesta a Poste Italiane così come definito nel Manuale della stampa in proprio, consultabile alla pagina poste.it (Business/PA/Servizi Finanziari) in modo da accedere alla pagina che contiene tutti i documenti necessari per richiedere le autorizzazioni alla stampa, ivi compreso il Manuale che descrive come deve essere predisposto il nuovo Bollettino PA.

Inoltre, si evidenzia che Poste Italiane ha precisato che la nuova autorizzazione massiva per la produzione di bollettini PA integrati nell’avviso pagoPA, proprio per la sua natura, sarà richiedibile anche da soggetti diversi dagli stampatori, quali Partner tecnologici o SW house degli Enti.

Parole chiave: obbligatorietà, bollettino, PSP

Le convenzioni in essere su servizi di tesoreria tra PA e PSP sono ancora valide?

Le convenzioni e/o gli accordi negoziali in essere tra una Pubblica Amministrazione e uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, ancorché aventi ad oggetto l’attività di incasso in modalità elettronica non coerenti con le Linee Guida, sono validi sino alla loro naturale scadenza, a condizione che siano stati stipulati prima del termine di legge del 28/02/2021, salva comunque la possibilità per l’Ente di recedere dal contratto preliminarmente alla scadenza per usufruire delle funzionalità dI pagoPA

Parole chiave: PSP, convenzioni tesoreria

Il sistema pagoPA garantisce il rispetto del divieto di surcharge?

La PSD e la PSD2 ovvero le direttive europee in materia di servizi di pagamento in ambito Europeo (SEPA) e, al pari, la rispettiva normativa nazionale di recepimento, proibiscono che il cittadino sia chiamato a pagare un sovrapprezzo richiesto dal beneficiario per l’esecuzione del pagamento, il cosiddetto surcharge.

Il sistema pagoPA rappresenta un progetto ambizioso, strategico e innovativo che introduce semplicità nei rapporti, valorizzando trasparenza, concorrenza e autonomia, sia nel settore pubblico, che in quello privato, e mira a rendere più efficace il settore pubblico, senza rinunciare a politiche di contenimento della spesa.

Con pagoPA, l’utente non è più chiamato ad eseguire il pagamento attenendosi alle indicazioni impartitegli dal singolo Ente Creditore, ma potrà scegliere come eseguire il pagamento tra numerose soluzioni offerte liberamente, e in via concorrenziale, dal mercato dei PSP. Pertanto, con l’obiettivo di ribaltare la pregressa logica della riscossione eseguita dalla PA - che prevedeva un’attività di convenzionamento tra la PA stessa e un PSP, quale suo riscossore speciale, con limitazioni per l’utenza e costi per la PA, oltre che per il pagatore - con il sistema pagoPA tutti i PSP aderenti possono eseguire pagamenti in favore degli Enti Creditori, facendo leva sui propri rapporti contrattuali (occasionali o meno) con l’utente pagatore, senza più necessità di alcun tipo di convenzionamento da parte dell’Ente Creditore. Il PSP che esegue il pagamento, pertanto, si configura, in via occasionale o meno, come prestatore del pagatore e non anche come prestatore dell’Ente Creditore beneficiario.

Il sistema pagoPA, infatti, non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l’Ente Creditore, per cui le commissioni sono applicate al cittadino dal suo PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento da lui richiesto. Di conseguenza, in applicazione del principio tariffario comunitario c.d. SHARE e del divieto di surcharge, il pagatore è chiamato a pagare le commissioni al PSP da lui selezionato. Tali principi, stante il funzionamento di pagoPA, sono rispettati anche nell’operatività del pagamento con carta. Precisato quanto fin qui esposto, appare per completezza opportuno segnalare che quanto avviene con pagoPA – ossia consentire ad un PSP aderente e selezionato liberamente dall’utente di richiedere una commissione per l’operazione di pagamento – costituisce una fattispecie in nessun modo assimilabile alla pratica vietata dalla PSD e dalla PSD2 e scorretta (art. 21, comma 4bis, e art. 62, comma 1, D.Lgs. 206/2005) del surcharge, in cui un beneficiario applica un sovrapprezzo per determinate tipologie di pagamento, ribaltando sull’utente, in tutto o in parte, le commissioni che lo stesso beneficiario è chiamato a riconoscere al proprio PSP.

Parole chiave: carta, PSP, surcharge

Nell’ambito del sistema pagoPA, quali documenti occorre conservare a norma?

La conservazione è l’attività finalizzata a proteggere, nel tempo, i documenti informatici e i dati ivi contenuti, assicurandone, tra l’altro, la sicurezza, l’integrità e la non modificabilità, al fine di preservare il valore probatorio del documento informatico e, nel caso specifico di pagoPA, della transazione di pagamento. In quest’ottica, esaminando la natura e le caratteristiche di ciascuno degli elementi che intercorrono nei flussi del sistema pagoPA, si pone l’evidenza su:

  • la Richiesta del Pagamento Telematico, ossia in generale il documento informatico scambiato sulla piattaforma per impartire la disposizione del Soggetto Versante al Prestatore di Servizi di Pagamento e contenente tutti gli elementi richiesti dall’Ente Creditore beneficiario per innescare il processo di pagamento;
  • la Ricevuta Telematica, ossia in generale l’attestazione informatica di avvenuto pagamento scambiata sulla piattaforma e predisposta dal Prestatore di Servizi di Pagamento che garantisce l’irrevocabilità del pagamento, a prescindere dallo strumento utilizzato;
  • il Flusso di rendicontazione, ossia il documento informatico, predisposto dal PSP e trasmesso all’Ente Creditore, con cui vengono riepilogati i pagamenti ricevuti. Tale documento, contenente unicamente l’identificativo univoco del versamento (IUV), non ha rilevanza giuridica esterna ma viene utilizzato per facilitare l’attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti in via cumulativa.

Considerato che la quietanza, fornita dall’Ente Creditore al cittadino, è formata sulla base della ricevuta acquisita dalla piattaforma pagoPA a fronte della verifica dei dati di pagamenti richiesti da parte dell’EC stesso, si ritiene che, al fine di conservare traccia dell’intera transazione di pagamento, sia opportuno conservare a norma tutti i flussi informativi sia della Ricevuta Telematica, sia della Richiesta del Pagamento Telematico, pur rimanendo tale scelta a discrezione del singolo EC.

Parole chiave: Ricevuta Telematica, rendicontazione, RPT

Per aderire a pagoPA il mio tesoriere o cassiere deve essere aderente a sua volta?

L’adesione a pagoPA non è connessa con il servizio di tesoreria e cassa. In sede di adesione l’Ente dovrà configurare gli IBAN dei conti correnti bancari e/o postali che intende accreditare attraverso le funzionalità di pagoPA. Tali conti correnti potranno essere accreditati a prescindere che il relativo Prestatore di Servizi di Pagamento sia o meno aderente a pagoPA. Laddove il tesoriere o cassiere dell’Ente sia aderente a pagoPA questi potrà supportare l’Ente nell’adesione potendosi, se del caso, configurare come Intermediario Tecnologico dell’Ente (cfr. Linee Guida). Si ricorda che ogni Ente è lasciato libero di individuare le modalità di approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi quelli di intermediazione tecnologica per l’adesione a pagoPA, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ivi incluso quella del Codice degli Appalti e degli Acquisti sulla piattaforma gestita da CONSIP S.p.A.

Parole chiave: PSP

Cosa si intende per cumulo dei volumi?

Il cumulo dei volumi - con altri PSP del medesimo gruppo societario o con altri PSP aventi il medesimo Mandatario Qualificato - consente ai singoli PSP di poter avere un prezzo medio per singola transazione più basso, in funzione, appunto, della più alta fascia raggiunta nel periodo di riferimento. Il totale delle transazioni cumulate nel trimestre di fatturazione saranno poi distribuite come segue:

  • da PagoPA S.p.A. sui singoli PSP aderenti al medesimo gruppo societario, in via proporzionale al numero delle transazioni eseguite dal singolo PSP;
  • dal Mandatario Qualificato, secondo il criterio di ripartizione concordato tra quest’ultimo e il PSP all’atto di conferimento del mandato.

Parole chiave: volumi PSP

Come un PSP può usufruire di un Intermediario?

Come previsto all’art. 6, comma 2, dell’accordo di adesione, il singolo PSP può indicare un Intermediario tecnologico per ogni servizio di pagamento da lui erogato. Nel catalogo dati informativi sono indicate dal PSP tutte le informazioni necessarie. Quindi, per la scelta di un Intermediario, il PSP deve fornire tale indicazione a PagoPA S.p.A. inviando una pec a accordipsp@pec.pagopa.it.

Parole chiave: PSP, Intermediario

L’adesione senza Mandatario come si concilia con canali per i quali il PSP ha un Intermediario?

Il ruolo di Mandatario Qualificato concerne la componente contrattuale (in particolare il calcolo del corrispettivo dovuto a PagoPA S.p.A. e chi pagherà tale corrispettivo a PagoPA S.p.A.), mentre il ruolo di Intermediario tecnologico riguarda la componente tecnica/infrastrutturale per l’esercizio/operatività sulla Piattaforma pagoPA. Le due componenti sono autonome e disgiunte tra di loro, ancorchè un soggetto per potere assumere il ruolo di Mandatario deve essere preventivamente operativo come Intermediario tecnologico.

Parole chiave: PSP, Mandatario

La scelta di avere o non avere un Mandatario è modificabile nel tempo?

Un PSP aderente può nel tempo liberamente modificare le scelte eseguite con l’onere di darne evidenza a PagoPA S.p.A. che darà seguito alle stesse con le tempistiche indicate nell’Accordo di adesione alla Piattaforma.

Parole chiave: PSP, Mandatario

I PSP accreditati sul Nodo sono Agenti Contabili ex art.74 del R.D. 2440/1923?

Lo schema di pagamento tramite piattaorma pagoPA prevede la partecipazione:

  • della Pubblica Amministrazione o Gestore di Servizio Pubblico, in qualità beneficiario del pagamento disposto dal cittadino/impresa;
  • del PSP del debitore, in qualità di soggetto che esegue l’addebito sul conto di quest’ultimo e che ordina l’accredito sul conto del PSP della Pubblica Amministrazione o del Gestore di Servizio Pubblico, già contrattualizzato con il contratto di tesoreria (o con il contratto di apertura di conto corrente in caso di BancoPosta).

In tale operatività, non sussistendo alcuna attività di incasso da parte di terzi e riversamento dal terzo al beneficiario, nessun soggetto si configura come Agente Contabile.

Parole chiave: PSP

Con l’adesione a pagoPA per i PSP cambiano le tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento?

Le Linee Guida, in quanto normativa secondaria, hanno come presupposto le disposizioni primarie in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010. Inoltre, l’accordo con cui un Prestatore di Servizi di Pagamento aderisce a pagoPA, non entra in alcun modo nel merito delle tempistiche di esecuzione delle operazioni di pagamento che, pertanto, saranno regolate dalla normativa primaria di riferimento in materia di pagamenti, ivi incluso il D.Lgs. n. 11/2010, senza alcuna possibilità di deroga. Inoltre, si evidenzia che il soggetto versante si configura sempre come cliente, ancorché di natura occasionale, del PSP che esegue l’operazione di pagamento e che, pertanto, tale operazione è disciplinata - per quanto concerne la sua tempistica - dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010, che impone che l’operazione di pagamento sia eseguita nella giornata operativa successiva (T+1) rispetto alla richiesta avanzata dal pagatore. Pertanto, pagoPA omogenizza e uniforma a livello nazionale anche le tempistiche entro cui gli Enti ricevono sul conto corrente le somme pagate, a qualsiasi titolo, da cittadini e imprese in loro favore, riducendo tale tempistica in via omogenea a T+1.

Parole chiave: PSP